Art. 2.
(Interventi).

      1. Al fine di aiutare le donne vittime dei reati di violenza sessuale, la presente legge prevede:

          a) l'istituzione presso gli ospedali pubblici e le case di ricovero e cura convenzionate con il Servizio sanitario nazionale di appositi centri di informazione e di primo intervento per le donne vittime di violenza sessuale;

          b) il riconoscimento del diritto all'aspettativa e al congedo dal lavoro per le donne vittime di violenza sessuale, con garanzia del mantenimento del posto di lavoro, anche in caso di assenza prolungata dal lavoro oltre la normale convalescenza, nonché del diritto all'assistenza psicologica gratuita ad opera delle competenti strutture del Servizio sanitario nazionale;

          c) il rispetto del diritto alla riservatezza delle donne vittime di violenza sessuale da parte di chiunque venga a conoscenza del fatto;

          d) il riconoscimento del diritto all'assistenza legale a spese dello Stato per le donne vittime di violenza sessuale.

 

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